1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sviluppo sostenibile e, in particolare, di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, reca disposizioni finalizzate a promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici, come definiti ai sensi del comma 2, presso le strutture edilizie e le relative pertinenze di proprietà o in uso di soggetti privati.
2. Ai fini della presente legge, per impianti fotovoltaici si intendono gli impianti di potenza compresa tra 1 e 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione destinati alla conversione dell'energia solare primaria in elettricità.
3. Ai soggetti privati che procedono all'installazione di un impianto fotovoltaico presso le strutture edilizie e relative pertinenze di loro proprietà o in loro uso è concesso un contributo pubblico pari all'80 per cento del costo complessivo sostenuto, documentato all'atto della richiesta presentata ai sensi dell'articolo 2.
1. Ai fini della concessione del contributo previsto all'articolo l, comma 3, i soggetti interessati devono presentare ai competenti uffici del comune in cui è ubicata la struttura edilizia destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico, una apposita richiesta corredata dai propri dati anagrafici, dal titolo di proprietà o d'uso della medesima struttura e dal progetto dettagliato dell'impianto, con i relativi costi, redatto da un tecnico abilitato.
2. All'atto dell'accettazione della richiesta presentata ai sensi del comma 1, gli uffici competenti dei comuni interessati provvedono alla concessione del contributo