PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sviluppo sostenibile e, in particolare, di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, reca disposizioni finalizzate a promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici, come definiti ai sensi del comma 2, presso le strutture edilizie e le relative pertinenze di proprietà o in uso di soggetti privati.
      2. Ai fini della presente legge, per impianti fotovoltaici si intendono gli impianti di potenza compresa tra 1 e 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione destinati alla conversione dell'energia solare primaria in elettricità.
      3. Ai soggetti privati che procedono all'installazione di un impianto fotovoltaico presso le strutture edilizie e relative pertinenze di loro proprietà o in loro uso è concesso un contributo pubblico pari all'80 per cento del costo complessivo sostenuto, documentato all'atto della richiesta presentata ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

      1. Ai fini della concessione del contributo previsto all'articolo l, comma 3, i soggetti interessati devono presentare ai competenti uffici del comune in cui è ubicata la struttura edilizia destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico, una apposita richiesta corredata dai propri dati anagrafici, dal titolo di proprietà o d'uso della medesima struttura e dal progetto dettagliato dell'impianto, con i relativi costi, redatto da un tecnico abilitato.
      2. All'atto dell'accettazione della richiesta presentata ai sensi del comma 1, gli uffici competenti dei comuni interessati provvedono alla concessione del contributo

 

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nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3. I medesimi uffici provvedono altresì ai successivi controlli finalizzati a constatare l'effettiva installazione dell'impianto.
      3. I contributi previsti dalla presente legge sono finanziati tramite le risorse di un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominato «Fondo per l'installazione di impianti fotovoltaici» il cui ammontare complessivo è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. I contributi previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici presso le strutture edilizie e relative pertinenze che ne sono sprovviste e non sono cumulabili con eventuali contributi pubblici già erogati ai medesimi soggetti in attuazione del programma «Tetti fotovoltaici» di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001, da ultimo rifinanziato ai sensi del decreto dirigenziale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 11 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003.
      5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad adottare il relativo regolamento di attuazione.